Storia legislativa del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
L’evoluzione del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) come professionista sanitario inizia grazie al Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 (1) “Testo unico delle leggi sanitarie” in cui si parla di “arti ausiliare delle professioni sanitarie”.
I primi TSLB che popolano i laboratori negli anni ’60, provengono dalle condizioni culturali più disparate, e nella maggior parte dei casi si formano sul campo. Le conoscenze di laboratorio appartengono al clinico che si occupa anche dei reparti di degenza e si avvale dell’aiuto dei tecnici per l’esecuzione degli esami di laboratorio. Con l’aumentare delle richieste di esami e della complessità degli esami stessi, diventa sempre più importante la formazione del personale di laboratorio; nacquero così i primi corsi ospedalieri o regionali per Tecnico di Laboratorio. Nel corso degli anni ’70 il TSLB si forma attraverso un percorso di scuola media superiore che porta al conseguimento del diploma di maturità. Questi titoli vengono riconosciuti fino all’entrata in vigore del DPR 30 gennaio 1982, n.130 (art.132). Nel 1988, in attuazione del DPR dell’82, la formazione del TSLB si trasferì dalle Regioni all’Università, con la definizione di un primo ordinamento didattico di durata triennale (Scuola diretta a fini speciali) a cui si poteva avere accesso con il diploma di scuola media superiore.
L’ordinamento didattico della Scuola Diretta a fini Speciali, viene trasformata in corso di Diploma Universitario per TSLB, in seguito all’attuazione della Legge 19 novembre 1990, n.341 (legge Ruberti) (2). L’art.2 comma 1, di tale legge, prevede che gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari debbano corrispondere alle norme eventualmente stabilite dalla Comunità Economica Europea.
Nel 1992, grazie al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (3), viene attuata la seconda riforma sanitaria. L’art.6 comma 3, conferma l’Università come unico canale di formazione abilitante alla professione per tutte le professioni sanitarie. Al Ministero della Sanità viene demandato il compito di individuare le figure professionali da formare e i relativi profili. Vengono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore i corsi di studio precedenti, non riordinati secondo l’art.9 L.341 del 19 novembre 1990, e viene richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per avere accesso alle scuole di formazione per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Nel 1994 il Ministero della Sanità individua 22 figure professionali sanitarie, con i relativi profili che ne definiscono il campo delle attività e delle responsabilità. Tramite il Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n.745 (4), viene individuato il profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Tale figura è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Il TSLB: svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; e’ responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell’ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui opera; svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale. Il TSLB contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. L’art.3 dello stesso decreto recita che il Diploma Universitario abilita all’esercizio della professione.
La Legge 26 febbraio 1999, n.42 (5) “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” è di importanza storica per le professioni sanitarie. Definisce “professioni sanitarie” le 22 categorie professionali, eliminando il termine di “professione sanitaria ausiliaria” prevista dal Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265. Con questa legge si assiste anche all’abolizione dei “mansionari”, ulteriore conferma dell’affermarsi di un concetto moderno e dinamico dello specifico campo di intervento delle professioni sanitarie, che è definito da:
- Autonomia professionale nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali;
- Profilo professionale;
- Ordinamento didattico;
- Codice deontologico.
Nello stesso anno, grazie al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n.509 (6), “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, vengono disciplinati gli ordinamenti didattici nel rispetto dell’art.11 L. 341/90 (Autonomia didattica). L’art.3 del decreto definisce i titoli di studio rilasciati dalle università:
– Diploma di Laurea di I livello – durata di 3 anni;
– Diploma di Laurea Specialistica II livello – durata di 2 anni;
– Master di I e II livello – durata 1 o 2 anni;
– Dottorato di Ricerca.
L’art.5 specifica l’entità dei Crediti Formativi Universitari (CFU), relativa a 60 CFU per anno accademico. Inoltre nel decreto vengono delineate le classi dei corsi di studio, i requisiti di ammissione, gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili per il conseguimento del titolo, i regolamenti didattici e le loro applicazioni.
All’inizio del nuovo millennio viene emanata la Legge 10 agosto 2000, n.251 (7), “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, che apre la strada a ruoli dirigenziali per gli operatori delle professioni sanitarie. L’art.3 della legge ribadisce l’autonomia professionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie appartenenti all’area tecnica-sanitaria. Il fine è quello di contribuire al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio Sanitario Nazionale, anche attraverso l’attribuzione di funzioni organizzative e didattiche agli operatori sanitari, previo conseguimento della laurea specialistica. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di un’integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione Europea e definendo all’art.7 che “Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.42″.
Successivamente con il Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 (8) vengono classificate le professioni sanitarie nelle aree definite dalla Legge 10 agosto 2000, n.251. In particolare la professione del TSLB viene inserita tra le Professioni tecnico-sanitarie, divise a loro volta in 2 aree:
- area tecnico-diagnostica (Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia) e
- area tecnico-assistenziale (Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista).
Con il Decreto interministeriale 2 aprile 2001 (9) “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”, vengono definite le classi dei corsi di laurea triennale e specialistica per le professioni sanitarie, spiegando quali sono le attività formative indispensabili e gli obiettivi formativi qualificanti.
La Legge 1 febbraio 2006, n.43 (10) ribadisce che l’esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo è valido sull’intero territorio nazionale.
L’art.6 istituisce la funzione di coordinamento.
In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie è articolato come segue:
- professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;
- professionisti coordinatori in possesso del master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università;
- professionisti specialisti in possesso del master di I livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università;
- professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.
L’esercizio della funzione di coordinamento può essere espletato da coloro che sono in possesso di:
- master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza;
- esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
Con questa Legge si comincia a parlare anche dell’istituzione degli Ordini professionali in modo che possano regolare le professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Si arriva così alla Legge 11 gennaio 2018, n.3 (11) “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e ai relativi decreti attuativi, in particolare il Decreto 13 marzo 2018 (12). Viene così istituito il nuovo Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e Prevenzione). Si assiste alla trasformazione del Collegio TSRM in Ordine TSRM e PSTRP; questo determina anche il passaggio da ente ausiliario a sussidiario dello stato. Nello specifico, al nuovo Ordine, afferiscono 19 albi professionali, tra i quali è presente l’albo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. L’art.2 del Decreto definisce i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale, mentre l’art.3 spiega quali sono i termini di cancellazione dall’albo professionale.