Generali

Codice Deontologico del Terapista Occupazionale

Premessa
Tutti i gruppi professionali stabiliscono norme deontologiche, a seconda dell’attività dei loro associati, sulla base dei valori etici che sono fondamento dell’essere della professione nei confronti degli utenti.
L’etica professionale intesa come tutela e rispetto dei diritti dei Cittadini ha raccolto il nome più espressivo di deontologia.
Il Codice di Deontologia dei Terapisti Occupazionali è un insieme di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’albo che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale. […]

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Profilo professionale del terapista occupazionale (D.M. 136/97)

D.M. 17 gennaio 1997, n. 136
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapista occupazionale. (GU n.119 del 24-5-1997 )

Entrata in vigore del decreto: 8-6-1997
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita’ di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del terapista occupazionale;
Visto il parere del Consiglio superiore di Sanita’, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento e’ stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1.
1. E’ individuata la figura professionale del terapista occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilita’ temporanee che permanenti, utilizzando attivita’ espressive, manuali – rappresentative, ludiche, della vita quotidiana.
2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure socio – sanitarie:
a) effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo, volto all’individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l’autonomia personale nell’ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le eta’; utilizza attivita’ sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l’uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all’adattamento e alla integrazione dell’individuo nel proprio ambiente personale, domestico e sociale;
c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialità di adattamento dell’individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
d) partecipa alla scelta e all’ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
e) propone, ove necessario, modifiche dell’ambiente di vita e promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività’;
f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
3. Il terapista occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui e’ richiesta la specifica professionalità’.
4. Il terapista occupazionale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. Il terapista occupazionale svolge la sua attività professionale in strutture sociosanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e’ il seguente: “A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita’ e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanita’. Il Ministro della sanita’ individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e’ definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita’”.
– Il comma 3 dell’art. 7 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Esercizio abusivo di professione

Si ricorda che l’esercizio di una professione sanitaria in assenza dell’iscrizione al relativo albo si configura come abusivo, perseguibile ai sensi dell’art. 348 del codice penale, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018.

Assicurazione Professionale

Consapevoli dell’importanza di questo argomento e il differente regime di obbligatorietà della polizza assicurativa in caso di liberi professionisti o dipendenti pubblici vi riportiamo una sintesi dei contenuti emersi a seguito di un evento organizzato in videoconferenza dall’Ordine di Torino-Aosta-Alessandria-Asti sul tema Polizza assicurativa e relativo sistema di protezione. Il contenuto è a cura del Prof. Paolo D’agostino (FNO TSRM e PSTRP) del Dott. Marco Gariglio (AON), del Dott. Fabrizio Buzzi (Italiana assicurazioni), del Dott. Roberto Andreussi (Coordinatore SPePA) e del Tesoriere nazionale, Teresa Calandra a seguito dell’evento “Polizza assicurativa e relativo Sistema di Protezione.

Vi ricordiamo che ulteriori informazioni in continuo aggiornamento sono visibili nella sezione apposita del sito dell’Ordine TSRM PSTRP MORE e sul sito della FNO.

La Cda rimane disponibile per ulteriori chiarimenti.

Tessera Sanitaria

Di seguito la circolare n. 92/2019 con le modalità di richiesta con le quali i professionista sanitari iscritti agli albi possono ottenere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria e la circolare n. 135/2020 relativa  alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema TS

La Cda rimane disponibile per ulteriori chiarimenti.

Timbro Professionale

Di seguito la  circolare n.11/2020 con le direttive sulle informazioni che devono essere contenute nel timbro professionale.

La Cda rimane disponibile per ulteriori chiarimenti.

Percorsi Diagnostici Terapeutici

Linee di indirizzo Nazionale sui Percorsi DIagnostico Terapeutici Assistenziali per le demenze

La Cda si impegna nella diffusione per tutti i professionisti del documento“Linee di indirizzo Nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le
demenze” il quale propone una definizione condivisa, teorica ed operativa, di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) per le demenze descrivendo gli elementi costitutivi di tali percorsi sia per la persona
con demenza che per la famiglia e caregiver.

Per maggiori informazioni scarica il documento

Percorso diagnotico terapeutico assistenziale per le persone con Disturbi Cognitivi e Demenza

La Cda si impegna nella diffusione per tutti i professionisti del documento” Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le persone con Disturbi Cognitivi e Demenza” il cui scopo è la descrizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
della Persona con Disturbi Cognitivi e Demenza. Obiettivo prioritario del PDTA è il miglioramento
della Patient Experience attraverso una ricostruzione della geografia delle reti interdisciplinari
territoriali e ospedaliere a garanzia della continuità delle cure evitando frammentazioni, inefficacia
e inefficienza.

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Percorso diagnotico terapeutico assistenziale per le persone con Disturbi Cognitivi e Demenza

La Cda si impegna nella diffusione per tutti i professionisti del documento” Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le persone con Sclerosi Multipla” il cui scopo è la descrizione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA)
della Persona con Sclerosi Multipla.

Per ulteriori informazioni scarica il file