Gentili Iscritti,
Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha introdotto nuove caratteristiche che vanno a modificare la nota normativa esistente (DPR 11 Febbraio 2005 n.68, art. 16 del D.L. n. 185/2008) in merito all’obbligo, da parte di tutti i Professionisti di possedere un domicilio digitale pubblico, ovvero la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con il nuovo Decreto infatti:
"Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio."
Gli Ordini, quindi, devono formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC (“domicilio digitale”) agli iscritti che non abbiano effettuato ancora la comunicazione, informandoli che in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020).
L’art. 37 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha introdotto anche un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, obbligo stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 185/2008.
Nello specifico, è stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo PEC (“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale. Anche per le imprese iscritte al registro, Società tra Professionisti incluse, vige l’obbligo di comunicare la Pec all’Ordine e nel loro caso, per inadempienze, c’è una sanzione pecuniaria fino a 2.064 euro
In caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal D.L. n. 76/2020 in vigore dal 16 luglio .
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC.