APPROVATO DALLA F.L.I. IL 13.2.1999 E MODIFICATO IN DATA 13.11.2012
Art.1
Il presente Codice Deontologico comprende regole e principi di comportamento professionale del Logopedista, che svolge con titolarità e autonomia per le specifiche competenze in ogni ambito e stato giuridico in cui questi operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.
Art.2
I Logopedisti, siano essi liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, all’atto di adesione all’Associazione Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.), sono tenuti all’osservanza del presente Codice Deontologico.
Art.3
Ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
Art.4 – Obiettivi
Finalità dell’intervento logopedico è l’appropriatezza e qualità professionale nel perseguimento della tutela della salute della persona nella sua dimensione bio – psico – sociale, affinché possa impiegare qualunque mezzo comunicativo a sua disposizione in condizioni fisiologiche. Nel caso di un disturbo comunicativo e/o cognitivo linguistico e/o delle funzioni orali e loro eventuali esiti, l’obiettivo sarà il superamento del disagio ad esso conseguente, mediante il recupero delle abilità e delle competenze finalizzate alla comunicazione attraverso l’acquisizione ed il consolidamento di metodiche alternative utili alla comunicazione ed all’inserimento sociale.
Nel caso di un disturbo della deglutizione ed eventuali esiti, l’obiettivo sarà, quando possibile in relazione alle condizione cliniche e alla condivisione degli obiettivi nel Team multidisciplinare, il ripristino di una deglutizione funzionale, che garantisca un adeguato apporto alimentare (anche mediante supporto ed integrazione con modalità artificiale), o assunzione di alimenti a scopo edonistico.
Art.5 – Oggetto
1. L’intervento del Logopedista è rivolto alla persona che ne effettua la richiesta, in modo autonomo o per il tramite di chi ne tutela legalmente i diritti, senza discriminazioni di età, di sesso, di condizione socio-economica, di nazionalità, di razza, di religione, di ideologia, e nel rispetto, comunque della normativa vigente.
2. L’intervento del Logopedista può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Art.6 – Aggiornamento professionale
1. Il Logopedista è tenuto a mantenere nel tempo e ad aggiornare il sapere e la competenza professionale oltre ai livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca. Deve essere stimolata inoltre la capacità di autocritica delle proprie conoscenze teoriche, delle proprie capacità professionali e della propria condotta personale. Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione, promuove, attiva e partecipa alla ricerca e ne cura la diffusione dei risultati.
2. Qualora non abbia esercitato la professione per più di 4 anni, è consigliabile la frequenza di un corso di formazione professionale post-diploma, di seminari di aggiornamento mirati alle necessità professionali, o – in alternativa – ad un programma di frequenza di un tirocinio guidato, sottoposta al parere di congruità degli organi direttivi dell’Albo Professionale.
Art.7 – Ambiti professionali
1. Gli ambiti di intervento del Logopedista sono rivolti:
a) all’Inquadramento, Valutazione e Bilancio complessivo; all’effettuazione di programmi di Riabilitazione in risposta ai problemi comunicativi – cognitivi – linguistici generali e specifici delle funzioni orali comprendenti la deglutizione, della persona e della collettività. L’attività del Logopedista preventiva, riabilitativa, didattica e di ricerca, consulenziale, è di natura tecnica, relazionale, abilitativa ed educativa, così come specificato dalle competenze previste dalla normativa vigente riguardante l’esercizio professionale, attraverso l’espletamento degli Atti specificati al successivo art.8;
b) nell’attività didattica, in qualità di tutor opera nell’attività di tirocinio degli Studenti logopedisti, di docente delle discipline logopediche, di relatore esperto della materia, di coordinatore tecnico-pratico di tirocinio dei corsi di Laurea di Logopedia;
c) alla ricerca scientifica;
d) alla direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative.
2. – Docenza – Il Logopedista è il docente elettivo delle discipline logopediche necessarie alla formazione di base in ambito universitario ed in ogni altra sede di riqualificazione e aggiornamento professionale. Il Logopedista presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli Studenti logopedisti, offrendo loro un modello professionale consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice Deontologico.
3 .- Ricerca scientifica
a) Il Logopedista svolge attività di ricerca in ambito della disciplina della Logopedia ed in ambito interdisciplinare, purché gli scopi dell’indagine siano in rapporto diretto con le finalità caratteristiche della Logopedia.
b) Nello svolgimento della ricerca deve essere mantenuto un comportamento individuale e professionale rispettoso dei diritti della persona, senza arrecare alcun danno alla salute.
c) Il consenso valido informato, esplicitato in forma scritta, con esauriente riferimento a tutte le informazioni ricevute, è la condizione preliminare indispensabile per l’espletamento della ricerca.
d) La gestione dei dati clinici, nel rispetto delle norme di legge in tema di segreto e riservatezza nel trattamento dei dati personali, è subordinata al consenso della persona oggetto della ricerca e della figura giuridica responsabile della tenuta e conservazione della documentazione clinica.
e) Ogni singola persona oggetto del programma di ricerca conserva il diritto ad interrompere la propria partecipazione in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di giustificazione.
4. – Organizzazione – Il Logopedista può ricoprire posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità come, ad esempio, la direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa.
Art.8 – Atti professionali
L’esercizio della professione si realizza secondo un rapporto di dipendenza, in ambito pubblico o privato, oppure di tipo libero-professionale; esso si attua in riferimento ad una esplicita diagnosi medica. L’assunzione in carico del paziente nella gestione terapeutica avviene in piena autonomia, sulla base delle competenze ed in conformità all’insieme degli atti professionali peculiari del Logopedista.
L’esercizio della professione si attua mediante i seguenti interventi logopedici:
a) Valutazione e Bilancio nella Clinica Logopedica;
b) assunzioni di informazioni oggettive e soggettive attraverso utilizzo di strumenti standardizzati, test, colloqui, osservazioni;
c) analisi della documentazione clinica prodotta dalla persona assistita;
d) consulenza/counselling;
e) cura, educazione/abilitazione/riabilitazione;
f) monitoraggio degli interventi;
g) programmazione del trattamento/intervento;
h) prevenzione;
i) revisione del programma di intervento;
j) semeiotica;
k) valutazione/verifica dell’efficacia del trattamento;
l) ricerca
m) formazione
Art.9 – Cartella logopedica
1. Il Logopedista si impegna a fornire alla persona assistita un’efficace informazione necessaria per la costruzione del processo decisionale di cura. La documentazione logopedica è strumento fondamentale per la registrazione dell’esercizio professionale, delle tipologie e metodiche di intervento scelte, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di incontro/confronto con il paziente/cliente/utente e con gli altri professionisti sanitari, nonché di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti, anche al fine di costituire traccia formale del trattamento espletato.
2. Tale documento ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati, assume connotazione giuridica di cartella clinica, con le caratteristiche ed elementi propri di atto pubblico; tale documento deve essere redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali.
Art.10 – Abilitazione all’esercizio della professione
Il Logopedista esercita l’attività professionale dopo il conseguimento del titolo di studio universitario abilitante alla professione ed iscrizione all’apposito Albo Nazionale. L’inosservanza di una delle suddette condizioni costituisce esercizio abusivo della professione.
Art.11 – Segreto professionale
Il Logopedista deve rispettare e mantenere il segreto in ordine ad ogni notizia riguardante le persone a cui il trattamento logopedico è indirizzato, non sussistendo alcuna occasione di deroga all’infuori di gravi e documentati motivi di ordine sociale e/o sanitario.
La trasmissione di notizie segrete è limitato alla comunicazione indispensabile ai soggetti a loro volta tenuti all’obbligo di tutela del segreto, ai sensi delle disposizioni di legge.
Art.12 – Informazione e Consenso
Il Logopedista deve perseguire una dettagliata informazione sulla esecuzione dei trattamenti scelti, adeguata alle capacità di comprensione del paziente/utente/cliente o dei suoi legali rappresentanti, nonché di ogni altro elemento utile a determinare la compiuta consapevolezza e partecipazione ai trattamenti da effettuare. Le fasi tecniche della informazione somministrata devono prevedere intervento esplicito del professionista e possono essere redatte in forma scritta in modulistica separata ovvero nella documentazione logopedica preposta.
Il Logopedista deve accertare la persistenza della continuità del consenso durante lo svolgimento delle cure ponendo attenzione a non condurre alcun trattamento in difetto di inequivocabile adesione al proseguimento delle cure o in presenza di esplicito rifiuto.
Art.13 – Rapporti con il paziente
1. Il Logopedista deve impostare il rapporto con la persona che si affida alle sue cure su una base di reciproca fiducia e di rispetto; è suo compito creare le condizioni entro le quali concretizzare il contratto di cura, mediante una idonea informazione al destinatario circa il programma di intervento e gli obiettivi.
2. Il logopedista è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona il suo onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso, può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
3. L’onorario previsto per le prestazioni logopediche che si svolgono in ambiente libero – professionale deve essere adeguato all’impegno professionale e sono regolate secondo la normativa vigente.
4. Il Logopedista può consigliare, motivandola esaurientemente, l’impostazione terapeutica a suo giudizio più consona alle esigenze del paziente senza obbligarvelo, provvedendo ad esporre le indicazioni e l’efficacia, fermo restando il dovere di garantire solo la qualità della prestazione e non il risultato.
5. Il Logopedista è tenuto a prestare il miglior trattamento disponibile alla persona in cura, nell’ambito della propria competenza professionale, ed ove necessario collaborare anche ad eventuali consulti di verifica del trattamento svolto con altri idonei professionisti.
6. Il Logopedista deve limitare o interrompere la propria attività professionale ove intervengano fattori di salute che non gli consentano di esercitare in modo ottimale la propria professione, sia sotto il profilo dell’efficienza, sia sotto quello del decoro.
7. Il Logopedista deve interrompere il trattamento logopedico qualora alla verifica non risulti sussistere il consenso della persona in cura o l’efficacia terapeutica; dovrà in tale ipotesi procedere alla rivalutazione delle linee di condotta ed al riottenimento del consenso del paziente.
8. Il logopedista si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’attività professionale, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori può interrompere il trattamento motivando con il paziente la propria scelta. Promuove il ricorso alla consulenza etica anche al fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Art.14 – Rapporti con i colleghi
1. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire agli Organi Sociali predisposti dell’Albo le ipotesi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza nell’espletamento della propria professione, ferme restando le disposizioni di Legge in merito all’obbligo di comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte degli esercenti le Professioni Sanitarie.
2. Il Logopedista ha l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell’Albo di ogni grave inosservanza dei principi etici rappresentati nel presente Codice di Deontologia da parte dei Colleghi di cui possa venire a conoscenza.
3. Il Logopedista non deve con giudizi o atteggiamenti personali, né per alcun motivo, censurare o screditare un Collega; allo stesso modo è vietata ogni forma di concorrenza che non sia quella ispirata a principi di ottimizzazione qualitativa delle prestazioni, bensì attuata sottraendo pazienti o incarichi di cura ad altro Collega.
4. Se un paziente espone la propria intenzione di cambiare Logopedista, il titolare del trattamento in atto dovrà agevolare il passaggio delle informazioni utili al nuovo professionista, salvo parere contrario del paziente stesso, astenendosi da atteggiamenti di rivalsa o di non collaborazione.
5. Ove un paziente dovesse decidere di avvalersi del trattamento presso due o più Logopedisti, dovranno essere chiaramente evitate le situazioni di incompatibilità o/e incongruenza tra i diversi metodi riabilitativi, con esplicitazione formale delle eventuali divergenze, da sottoporre, in caso di necessità di arbitrato, al parere del Consiglio Direttivo dell’Albo Professionale.
6. Il Logopedista che ritenga motivatamente esaurito il proprio compito per limiti di competenza, deve indirizzare il paziente, dopo adeguata informazione in merito, ad altro Collega.
7. I Logopedisti che hanno maggiore competenza per anzianità professionale ed esperienza in ambiti logopedici specifici, assumono la responsabilità della formazione degli Studenti Logopedisti e dei Colleghi agli inizi del percorso professionale.
8. La condivisione tra Colleghi delle esperienze professionali e dei risultati di ricerca e di validazione terapeutica è necessaria e d’obbligo per il Logopedista e favorisce l’evoluzione e la promozione della Logopedia.
Art.15 – Rapporti con altri professionisti
E’ auspicabile che il Logopedista, sia in regime di rapporto di lavoro dipendente, sia di natura libero-professionale, favorisca i contatti interdisciplinari con altri professionisti avendo come fine il perseguimento del benessere del paziente e l’ottimizzazione del proprio livello qualitativo professionale.
I rapporti con altri professionisti sono impostati sul rispetto reciproco, sulla correttezza di comportamento professionale in ogni caso nel rispetto del diritto del paziente alla discrezione ed al segreto professionale.
Art.16 – Rapporti con altre Istituzioni
I contatti professionali tra il Logopedista ed altri Servizi o Agenzie pubbliche o private sono regolati dai rispettivi contratti e regolamenti e nel rispetto delle norme di legge. Qualora tra il logopedista che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, il logopedista è tenuto a richiedere l’intervento del consiglio Direttivo dell’Albo Professionale nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.
Art.17 – Rapporti con il pubblico
1. Il Logopedista deve rispettare i principi sociali, morali e legali della Società in cui esercita, riconoscendo che il discostarsi da tali principi può incidere sulla fiducia della pubblica opinione nella competenza del Logopedista e della sua Professione.
2. Il Logopedista è tenuto al rispetto ed alla tutela della dignità e del decoro della professione, evitando in qualsiasi modo di:
a) esercitare atti e competenze professionali non di pertinenza logopedica;
b) subire condizionamenti professionali che ledano la propria autonomia ed il benessere del paziente;
c) favorire l’esercizio abusivo della professione;
d) collaborare con persone o Enti che praticano interventi illegali, inadeguati o coercitivi;
e) ricevere compensi derivanti da speculazione commerciale, di qualsiasi natura e provenienza, che attengano al proprio ruolo ed ambito professionale; sono ammessi contributi economici diretti o indiretti finalizzati alla ricerca scientifica ed alla diffusione della cultura logopedica;
f) trasferire o indurre al trasferimento di pazienti tra diverse strutture terapeutiche a fine di lucro;
g) attuare qualsiasi forma di pubblicità in contrasto con le norme vigenti.
Art.18
L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia da parte degli iscritti è sottoposta a vigilanza da parte della Segreteria Nazionale che irroga, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, altresì nei casi previsti le sanzioni disciplinari.
Visto il D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950 e successive modifiche, le sanzioni disciplinari previste sono:
1) l’avvertimento, che comporta diffida a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che comporta dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3) l’esclusione dall’Associazione, in caso di reati previsti dal Codice Penale.
Contro di esse può essere presentato appello nei termini previsti dalla normativa di legge, mediante ricorso ad una Commissione Disciplinare dell’Albo Professionale costituita su base elettiva, che operi in autonomia e garantisca il diritto di difesa.
Art.19
Le Associazioni Regionali della Federazione Logopedisti Italiani sono tenute a recepire il presente Codice Deontologico, a diffonderne la conoscenza ed a garantirne il rispetto delle norme. L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Logopedisti ed è sottoposta a vigilanza da parte della Federazione nei termini consentiti dalla normativa vigente. Il Codice Deontologico deve essere conosciuto anche dagli studenti del corso di Laurea frequentanti il tirocinio.
Art.20
E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente.
Art.21
Tale compito è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Albo che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.
Art.22
Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza dal Consiglio Direttivo dell’Albo e deliberate a maggioranza
DECRETO 14 settembre 1994, n. 742
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista.
Vigente al: 8-5-2020
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del logopedista;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA
il seguente regolamento:
- È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
- L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.
- In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il logopedista:
- elabora, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
- pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;
- propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
- svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
- verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
- Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: “A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità”.
- Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
- Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
- Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art. 3 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 settembre 1994
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356