Storia Legislativa dell’Igienista Dentale

La figura dell’igienista dentale viene normata ufficialmente, per la prima volta, verso la fine degli anni ’80 tramite il Decreto n.30 del 26/1/1988 (1). Questo decreto individua e definisce per la prima volta le caratteristiche e mansioni della figura dell’igienista dentale: essa si occupa di prevenzione, compilazione  della cartella clinica odontostomatologica, raccolta dati statistici, ablazione del tartaro, levigatura radicolare e applicazione topica mezzi profilattici. In questo atto l’igienista dentale è ancora visto come lavoratore che svolge la propria professione alle strette dipendenze di medici specialisti in discipline odontostomatologiche e dottori in odontoiatria.

Si dovrà aspettare la metà della decade successiva, con il Decreto n.669 del 14/09/1994 (2) per ampliare il raggio di azione dell’igienista dentale, si aggiungono infatti al mansionario impostato nel 1988 le seguenti attività: educazione sanitaria e partecipazione a progetti di prevenzione primaria in ambito di Sistema Sanitario Pubblico, istruzione a metodiche di igiene domiciliare, utilizzo di mezzi rivelatori di placca e educazione del paziente a norme di alimentazione razionale al fine della tutela della salute dentale. Altre due modifiche molto importanti sono la definizione dell’obbligo di una formazione specifica per svolgere la professione -per ora ancora diploma universitario– e la possibilità per l’igienista di svolgere la professione anche in regime libero-professionale oltre che di dipendenza.

Verso la fine degli anni ’90 viene regolamentata la formazione atta ad ottenere il titolo di igienista dentale, tramite il Decreto n.137 del 15/03/1999 (3) In questo atto viene indicato infatti il diploma universitario quale unico titolo abilitante alla preofessione e vengono definite le equipollenze con titoli antecedenti.

Entra in vigore, dopo l’emanazione del Decreto MURST n.509 del 03/11/1999 (4) e con conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale del 4/1/2000, la conversione dei diplomi universitari in aera sanitaria in lauree triennali di primo livello (tra cui, per l’appunto, la laurea in igiene dentale). Contestualmente vengono definiti i titoli che possono essere rilasciati dalle università Laure (L), Laurea Specialistica (LS), Diploma di Specializzazione (DS) e Dottorato di Ricerca (DR). Il Decreto MIUR n.270 del 22/10/2004 sostituirà il titolo di Laurea Specialistica (LS) in Laurea Magistrale.

Nei primi anni 2000 viene approvato il Decreto MURST del 02/04/2001 (5) che istituisce la possibilità anche per le professioni sanitarie di conseguire la laurea in formula “3+2” ossia Laurea + Laurea Magistrale, ciò permette anche ai professionisti di area sanitaria di ottenere posizioni dirigenziali in ambito pubblico, compresi gli igienisti dentali.

Questa tematica viene ridefinita con l’emanazione della Legge n.43 del 01/02/2006. (6) Si inizia in questo atto a parlare anche dell’istituzione degli Ordini professionali che possano regolare le professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico- sanitare e della prevenzione.

Si dovrà aspettare però fino al 2018, con la Legge n.3 dell’11/1/2018 (7) e i suoi Decreti Attuativi, in particolare quello del 13/03/2018. Tramite questo atto  si costituisce l’Albo degli Igienisti Dentali che afferisce alla gruppo delle 19 professioni sanitarie che compongono l’Ordine TSRMPSTRP (acronimo di: Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e Prevenzione).

Riferimenti Normativi:

Art.1, Comma 5) Igienista dentale: operatore professionale di prima categoria. Collocazione: ruolo sanitario – tabella L – personale tecnico-sanitario. Funzioni: svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni bucco-dentali alle strette dipendenze dei medici specialisti nelle discipline odontostomatologiche e dei dottori in odontoiatria. Collabora nella compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati clinico-statistici. Provvede all’ablazione del tartaro ed alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici. Provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale, sull’uso razionale di diversi presidi specifici e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza di controlli clinici periodici. Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

669/1994 Art.1 Comma1,2,3,: Art. 1. Comma1: E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali alle dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria. Cooma 2. L’igienista dentale: a) svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico; b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta di dati tecnico-statistici; c) provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; d) provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. Comma 3. L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

137/1994 Art.1,2,3. Art. 1. 1. E’ individuata la figura professionale dell’igienista dentale con il seguente profilo: l’igienista dentale e’ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria. 2. L’igienista dentale: a) svolge attivita’ di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell’ambito del sistema sanitario pubblico; b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnicostatistici; c) provvede all’ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonche’ all’applicazione topica dei vari mezzi profilattici; d) provvede all’istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. 3. L’igienista dentale svolge la sua attivita’ professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria. Art. 2. 1. Il diploma universitario di igienista dentale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione. Art. 3. 1. Con decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attivita’ professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

509/1999 ART. 3. Titoli e corsi di studio, Comma1. Le universita’ rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS); Comma 2.Le universita’ rilasciano altresi’ il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). Comma 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita’. ART 4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche’ l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. ART 5. Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attivita’ di elevata qualificazione in ambiti specifici. ART 6. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita’ per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attivita’ professionali e puo’ essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea ART 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6. ART 13. Norme transitorie e finali , Comma 1. Le universita’ adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale

Art. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 4. Allegato 1: Definizione delle CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE; Allegato 2: CLASSE DELLA LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE; Allegato 3: CLASSE DELLA LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE; Allegato 4 CLASSE DELLA LAUREE SPECIALISTICHE NELLE SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

43/2006: Art. 4. Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali. Comma 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi.

3/2018: Art 1, Comma 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell’art. 4 della legge medesima, oltre all’albo dei tecnici sanitari di’ radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali: a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; e) albo della professione sanitaria di dietista; f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; h) albo della professione sanitaria di igienista dentale; i) albo della professione sanitaria di fisioterapista; j) albo della professione sanitaria di logopedista; k) albo della professione sanitaria di podologo; l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva; n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale; q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.