Gentili Iscritti,

vi rimandiamo alla Nota 55/24, ad evidenziare che non sussiste alcuna modifica sull’obbligo di iscrizione all’albo o all’ESE (elenco speciale ad esaurimento) degli Educatori professionali di cui al DM 520/1998, il cui esercizio professionale è previsto in ambito sanitario, socio sanitario, socio-assistenziale e penitenziario, come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 4 del DM 520/1998, “in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.

Pertanto:

Resta del tutto confermato il campo proprio e riservato di esercizio professionale dell’Educatore professionale di cui al DM 520/1998, la cui descrizione in sintesi è riportata alla pagina 7 della brochure informativa della FNO TSRM e PSTRP.

In riferimento a quanto sopra esposto, si rappresenta che:

1) gli iscritti agli ESE degli Ordini della FNO TSRM e PSTRP possono continuare ad esercitare le funzioni previste e finora esercitate nell’ambito dei Servizi nei quali lavorano per i requisiti e le competenze riconosciute dall’elenco speciale ad esaurimento;

2) non vi è alcun obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative per coloro che sono regolarmente iscritti agli albi o agli ESE degli Ordini TSRM e PSTRP e che intendono continuare a svolgere le attività previste dal profilo professionale di cui al DM 520/1998;

3) non sussiste un divieto alla doppia iscrizione per l’ESE che, permanendo naturalmente iscritto presso l’Ordine TSRM e PSTRP, desideri iscriversi contemporaneamente all’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, per quanto non se ne ravvisi la necessità ai fini dell’esercizio professionale di cui al DM 520/1998.