Si ritiene utile ribadire che l’esercizio della professione di Educatore professionale di cui al DM 520/98 richiede l’iscrizione all’albo (legge 3/2018 e DM 13 marzo 2018) o, in mancanza di titolo idoneo per l’iscrizione all’albo, all’elenco speciale a esaurimento (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019).
Ciò indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento (si aggiunga lo specifico caso delle attività che vedono coinvolte in maniera integrata le competenze dell’ente locale e le competenze dell’azienda sanitaria).
Chiunque eserciti la professione di Educatore professionale in assenza dell’iscrizione all’albo o all’elenco speciale a esaurimento potrà incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per l’esercizio abusivo di professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale1, così come modificato dall’art. 12 della legge 3/2018, il quale ha previsto che le sanzioni siano comminate nei confronti del professionista e di chi ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.