In questo difficile momento per l’intero Paese, le professioni sanitarie sono sottoposte a particolari condizioni di stress nel proprio contesto lavorativo, nonché gravemente a rischio di vivere vicende traumatiche e a subire pregiudizi nella sfera psicologica; l’emergenza legata alla diffusione della COVID-19 ha creato un’esperienza del tutto nuova, che ha avuto e avrà un impatto notevole nella vita delle persone, non solo per le conseguenze della pandemia virale sulla salute di coloro che sono più fragili, ma forse ancor più per l’impatto traumatico della pandemia emotiva che ne è derivata.
Alla luce di questo è stato siglato un accordo tra la Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito FNO TSRM e PSTRP), in persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Alessandro Beux e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (di seguito CNOP), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’ente dott. David Lazzari.
E’ interesse e intenzione delle parti implementare e regolamentare a livello nazionale e a livello regionale il rapporto di intesa e collaborazione tra la categoria professionale degli psicologi e le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in particolare:
- promuovendo e condividendo studi e ricerche su temi di comune interesse, come lo stress lavoro-correlato, il burnout, la relazione con l’utenza, la comunicazione, la collaborazione professionale e la sicurezza delle cure;
- promuovendo un accordo per l’accesso alle prestazioni professionali di psicologi, con tariffe calmierate, in favore sia degli iscritti agli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che dei loro familiari o conviventi, per i problemi che possano insorgere nella fase del pre e post lavoro; per facilitare la presa in carico del bisogno di supporto psicologico non solo in questo contesto emergenziale ma anche e soprattutto nelle successive fasi della ripartenza e, di conseguenza, a regime e nell’auspicabile normalità organizzativa;
- prevedendo altresì attività di reciproca informazione e formazione.
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle citate nell’allegato 1 ” Tabella e) ex art. 2, comma 1, “Psicologi” tratta dal D.M. 19 luglio 2016, n. 165, e specificamente quelle ricomprese nelle voci:
- Consulenza e sostegno psicologico (voci 1, 2,3) Psicologia clinica (punti 4, 5, 7)
- Diagnosi psicologica (punti 12, 13, 14, 15)
- Psicoterapia (punti 31, 32, 33)
e si intendono erogate in presenza o a distanza, in relazione alle possibilità tecniche, alle indicazioni normative vigenti e agli accordi tra le parti.
Con il presente accordo si concorda che sulle tariffe indicate nell’allegato verrà praticata una riduzione del 35% per le prestazioni in oggetto a vantaggio degli Aventi Diritto, con arrotondamento all’unità superiore o inferiore più prossima.
La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Nessun corrispettivo è dovuto dal CNOP alla FNO TSRM e PSTRP e viceversa.
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preavviso di giorni 60 mediante comunicazione scritta con mezzo che attesti la data della comunicazione.