Relativamente all’Art. 6, comma 2-ter* del DL cosiddetto Scuola, l’intervento di estensione a tutte le professioni sanitarie di quel che ora è previsto per i soli medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti non è stato possibile perché sul testo è stata posta la fiducia (si vota quel che vien proposto, senza possibilità di alcun intervento emendativo).
Lega (Boldi) e Forza Italia (Mandelli) hanno presentato due ordini del giorno a favore dell’estensione dell’attuale previsione (il massimo che si poteva fare tenuto conto della fiducia), entrambi approvati col parere favorevole del Governo.
Ciò significa che, al pari di quel che successe con quello presentato dal PD (Carnevali) sul fondo, l’indicazione sarà recepita alla prima occasione utile, cioè alla prima occasione in cui si potrà emendare un testo. Ciò dovrebbe essere possibile nel processo di conversione in legge del DL Rilancio.
Quel che ora è previsto per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐞, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝟏𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞.
*Art. 6, comma 2-ter
I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.